Si può svolgere un‘altra attività lavorativa durante il congedo parentale? Vediamo insieme cosa ne pensa la Corte di Cassazione.
Comprendere il monde del lavoro: il valore delle Sentenze della Corte di Cassazione.
Al fine di comprendere il mondo del lavoro è necessario oltre che, conoscere la principale normativa nazionale di riferimento, anche analizzare il contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione che riguardano situazioni specifiche e che meritano, quindi, particolare attenzione.
Cercherò, quindi, di indicarvi quelle che per me sono maggiormente interessanti perché riguardano contesti che possiamo vivere nel nostro quotidiano.
Il congedo parentale: diritti e doveri.
Nella sentenza che vi voglio raccontare i Giudici si sono trovati a dover affrontare la questione circa la possibilità per il padre, che decide di usufruire del congedo parentale, di svolgere un’ altra attività lavorativa (ad esempio della moglie) anziché occuparsi direttamente del proprio bimbo.
Il diritto di usufruire del congedo parentale viene qualificato come diritto potestativo: tale terminologia sta ad indicare che il soggetto titolare di tale diritto (in questo caso, quindi, il genitore) ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica mentre l’altra parte non può fare altro che subire tale modificazione senza poter sollevare alcuna contestazione.
Con riferimento specifico al congedo parentale ciò sta a significare che ciascuno genitore può usufruire del congedo parentale quando lo ritiene opportuno (nei termini e con le modalità ovviamente previsti dalla normativa) e il datore di lavoro non può ostacolare al genitore l’esercizio di tale diritto.
Il Giudici hanno chiarito che i datori di lavoro hanno però la possibilità di esercitare il controllo circa le modalità di esercizio di tale diritto potestativo; hanno cioè la possibilità di verificare se il lavoratore utilizza effettivamente il congedo parentale al fine di prestare “cura” al proprio bambino.
Il congedo parentale: finalita`.
La finalità specifica del congedo parentale è, infatti, quella di garantire il rapporto del padre con la prole in modo da soddisfare bisogni affettivi e relazionali del bambino al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità e del suo inserimento nella famiglia. Tali esigenze richiedono necessariamente la presenza del padre accanto al proprio bambino e il loro soddisfacimento è certamente precluso qualora il padre, durante il congedo svolga altre attività lavorative anche se queste possono risultare utili per una migliore organizzazione familiare.
Deve, quindi, esistere un nesso causale diretto e incontestabile tra l’assenza dal lavoro e la cura del figlio.
La sentenza.
Nella sentenza indicata i Giudici, alla luce dei principi sopra richiamati, hanno ritenuto che il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giusta causa (ossia per non aver effettivamente utilizzato il congedo per prestare le necessarie “cure” al proprio bimbo) fosse pienamente legittimo.
Vi indico la sentenza: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 11 gennaio 2018 n. 509.
A presto (FRANCO GODDINI)
Simona Fontana
#mammachelavoro #conciliazione #congedoparentale