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MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO COVID 19

 

Come avevo specificato in questo articolo il decreto “Cura Italia” consente ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli di età non superiore a 12 anni di fruire di 15 giorni di congedo straordinario

 

Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed inoltre tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

La circolare INPS del 15 aprile 2020 n. 1621 ha chiarito le ipotesi di compatibilità ed incompatibilità nella fruizione di questo congedo straordinario.

Preliminarmente è da specificare che il congedo COVID non può essere fruito da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra loro, per un totale complessivo di 15 giorni.

 

La fruizioni del congedo COVID 19 è INCOMPATIBILE;

  • con la richiesta di bonus alternativo per i servizi di baby sitting presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore di riposi giornalieri previsti dall’art. 39 e 40 del d.lgs 151/2000 (riposi per l’allattamento );
  • con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASPI E DIS-COLL. In caso di genitori beneficiari di integrazione salariale l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Nell’ipotesi in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, anche se a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID 19.

 

La fruizione del congedo è, invece, COMPATIBILE

  • con lo stato di malattia dell’altro genitore in quanto la presenza di una malattia determina di fatto l’incapacità di prendersi cura del figlio;
  • con la percezione da parte dell’altro genitore iscritto alla gestione separata o lavoratore autonomo dell’indennità di maternità/paternità purché però stia presentando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile;
  • con la prestazione di lavoro in modalità smart working dell’altro genitore in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
  • con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • è compatibile da parte di un genitore nell’ipotesi in cui l’atro genitore sia lavoratore part time o intermittente.

 

La fruizione del congedo COVID 19 è compatibile con la percezione da parte del genitore richiedente o dell’altro genitore presente nel nucleo familiare delle indennità previste nel decreto Cura Italia negli articoli articoli 27 (indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ), art. 28 (indennità lavoratori autonomi iscritti gestione speciale dell’AGO), art. 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimento termali), art. 30 (indennità lavoratori settore agricolo) e art. 38 (indennità lavoratori dello spettacolo).

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